I sostituti di imposta devono versare alla Regione di compentenza:
– la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre, dell’addizionale regionale Irpef dello 0,90% calcolata all’atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2000;
– per i dipendenti che hanno cessato il rappporto di lavoro, l’addizionale regionale Irpef dello 0,90% calcolata all’atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2000 in un’unica soluzione, nonchè l’addizionale sui redditi 2001 risultante dal conguaglio in corso d’anno effettuato nel mese di novembre.