I sostituti di imposta devono versare alla Regione di compentenza:
* la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di gennaio, dell’addizionale regionale Irpef dello 0,90% calcolata all’atto delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre nei confronti dei dipendenti;
* per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l’addizionale regionale Irpef dello 0,90% calcolata all’atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2001 in un’unica soluzione, nonchè l’addizionale sui redditi 2002 risultante dal conguaglio in corso d’anno effettuato nel mese di gennaio (attenzione: le Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Marche, Umbria, Puglia hanno deliberato aumenti di aliquote per il 2002).