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17/03/2003

VERSAMENTO UNICO – Erario

I sostituti d’imposta devono versare al concessionario della riscossione, anche attraverso aziende di credito o servizio postale, le ritenute su:
* retribuzioni di lavoro dipendente o compensi ad esse assimilati (compresi i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi cod. 1004) corrisposti nel mese precedente;
* compensi di lavoro autonomo pagati nel mese precedente;
* cedole obbligazionarie scadute nel mese precedente anche se non pagate;
* provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio pagate nel mese precedente;
* premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
* interessi pagati nel mese precedente a residenti all’estero ovvero a soggetti diversi dalle imprese;I sostituti di imposta devono versare alla Regione di competenza con il cod. trib. 3802:ù
* la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di gennaio dell’addizionale regionale all’Irpef calcolata all’atto delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre nei confronti dei dipendenti;
* per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l’addizionale regionale all’Irpef calcolata all’atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2002 in un’unica soluzione, nonché l’addizionale sui redditi 2003 risultante dal conguaglio in corso d’anno effettuato nel mese di febbraio.

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