I sostituti d’imposta devono versare al concessionario della riscossione, anche attraverso aziende di credito o servizio postale, le ritenute su:
. retribuzioni di lavoro dipendente o compensi ad esse assimilati (compresi i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi cod. 1017) corrisposti nel mese precedente;
. compensi di lavoro autonomo pagati nel mese precedente;
. cedole obbligazionarie scadute nel mese precedente anche se non pagate;
. provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rapprasentanza di commercio pagate nel mese precedente;
. premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
. interessi pagatai nel mese precedente a residenti all’estero a soggetti diversi dalle imprese;
. dividenti corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1°luglio 1998.