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17/02/2003

VERSAMENTO UNICO (Cod. 1713)

I sostituti di imposta devono versare con il cod. trib. 1713: il saldo dell’imposta sostitutiva dell’11% sul rendimento finanziario del trattamento di fine rapporto. Per il pagamento dell’imposta è ammessa l’utilizzazione, mediante compensazione con il cod. trib. 1250, del credito d’imposta di cui all’articolo 3, della Legge 662/1996, maturato per effetto del versamento dell’anticipo dell’imposta sul trattamento di fine rapporto pagato nel 1997/1998.

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