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16/04/2013

Versamento Unico

Scade il termine entro cui:
i sostituti di imposta devono versare con modalità telematiche (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) le ritenute su:
* retribuzioni di lavoro dipendente o compensi ad esse assimilati (compresi i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi) corrisposti nel mese precedente;
* compensi di lavoro autonomo pagati nel mese precedente;
* cedole obbligazionarie scadute nel mese precedente, anche se non pagate;
* dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1° luglio 1998;
* provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio pagate nel mese precedente;
* premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
* interessi pagati nel mese precedente a residenti all’estero ovvero a soggetti diversi dalle imprese;
i sostituti di imposta devono versare telematicamente (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) alla Regione di competenza con il cod. trib. 3802:
* la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di marzo dell’addizionale regionale all’Irpef calcolata all’atto delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre nei confronti dei dipendenti;
* per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l’addizionale regionale all’Irpef calcolata all’atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2012 in un’unica soluzione, nonché l’addizionale regionale all’Irpef sui redditi 2013 risultante dal conguaglio effettuato nel mese di marzo.
La Regione di competenza è individuata con riferimento alla residenza del dipendente al 31 dicembre 2012 per l’addizionale relativa all’anno 2012 e con riferimento alla residenza del dipendente alla data di cessazione del rapporto per l’addizionale relativa all’anno 2013.
i sostituti d’imposta devono versare telematicamente (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) ai Comuni di competenza (D.M. 5 ottobre 2007 e Ris. Ag. Entrate 12 dicembre 2007, n. 368/E) con i cod. trib. 3848 (saldo) e 3847 (acconto):
* la rata relativa al saldo dell’addizionale comunale all’Irpef dovuta per il 2012 trattenuta dalla retribuzione corrisposta in marzo e calcolata all’atto delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre nei confronti dei dipendenti;
* la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di marzo dell’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef per il 2013 pari al 30% dell’addizionale comunale dell’anno precedente. Nel caso in cui il comune abbia deliberato per l’anno corrente una diversa aliquota, pubblicata entro il 20 dicembre, l’acconto viene determinato applicando al reddito imponibile dell’anno precedente la nuova aliquota;
* per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l’addizionale comunale all’Irpef calcolata all’atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2012 in un’unica soluzione, nonché l’addizionale comunale all’Irpef sui redditi 2013 nella percentuale pubblicata sul sito www.finanze.it del comune di residenza del dipendente, risultante dal conguaglio in corso d’anno effettuato nel mese di marzo.
Il Comune di competenza coincide con quello di residenza del dipendente al 1° gennaio 2012 per l’addizionale relativa al 2012 e al 1° gennaio 2013 per quella relativa al 2013.

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