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16/09/2007

VERSAMENTO UNICO

Scade il termine entro cui:I sostituti di imposta devono versare al concessionario della riscossione con modalità telematiche (F24 online, F24 cumulativo, home banking) le ritenute su:
* retribuzioni di lavoro dipendente o compensi ad esse assimilati (compresi i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi cod. 1004) corrisposti nel mese precedente;
* compensi di lavoro autonomo pagati nel mese precedente;
* cedole obbligazionarie scadute nel mese precedente anche se non pagate;
* provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio pagate nel mese precedente;
* premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
* interessi pagati nel mese precedente a residenti all’estero ovvero a soggetti diversi dalle imprese.
I sostituti di imposta devono versare telematicamente (F24 online, F24 cumulativo, home banking) alla Regione di competenza con il cod. trib. 3802:
* la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di agosto dell’addizionale regionale all’Irpef calcolata all’atto delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre nei confronti dei dipendenti;
* per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l’addizionale regionale all’Irpef calcolata all’atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2006 in un’unica soluzione, nonché l’addizionale sui redditi 2007 risultante dal conguaglio in corso d’anno effettuato nel mese di agostoLa Regione di competenza è individuata con riferimento alla residenza del dipendente al 31 dicembre 2006 per l’addizionale relativa all’anno 2006 e con riferimento alla residenza del dipendente alla data di cessazione del rapporto per l’addizionale relativa all’anno 2007.I sostituti di imposta devono versare telematicamente (F24 online, F24 cumuativo home banking) ai Comuini di competenza (secondo i raggruppamenti usuali) con il cod. trib. 3816
* la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di agosto dell’addizionale comunale all’Irpef calcolata all’atto delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre nei confronti dei dipendenti;
* per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l’addizionale comunale all’Irpef, calcolata all’atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2006 in un’unica soluzione, nonché l’addizionale comunale sui redditi 2007, nella percentuale pubblicata sul sito www.finanze.it del comune di residenza del dipendente, risultante dal conguaglio in corso d’anno effettuato nel mese di agosto
* la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di agosto dell’acconto dell’addizionale comunale all’irpef pari al 30% dell’addizionale comunale dell’anno precedente. Nel caso in cui il comune abbia deliberato per l’anno corrente una diversa aliquota, pubblicata entro il 15 febbraio, l’acconto viene determinato applicando al reddito imponibile dell’anno precedente la nuova aliquota. Per il versamento dell’acconto è stato istituito il codice tributo 3860.Il Comune di competenza è individuato con riferimento alla residenza del dipendente al 31 dicembre 2006 per i versamenti delle addizionali relative all’anno 2006 e con riferimento alla residenza al 1° gennaio 2007 per l’addizionale relativa all’anno 2007.§ IVA – Contribuenti mensili con contabilità affidata a terzi. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall’art. 1, comma 3 del DPR 100/98, devono effettuare il versamento dell’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

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