Scade il termine entro cui:
i sostituti di imposta devono versare con modalità telematiche (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) le ritenute su:
* retribuzioni di lavoro dipendente o compensi ad esse assimilati (compresi i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi) corrisposti nel mese precedente;
* compensi di lavoro autonomo pagati nel mese precedente;
* cedole obbligazionarie scadute nel mese precedente, anche se non pagate;
* provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio pagate nel mese precedente;
* premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
* interessi pagati nel mese precedente a residenti all’estero ovvero a soggetti diversi dalle imprese;
* videndi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1° luglio 1998;
i sostituti di imposta devono versare telematicamente (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) alla Regione di competenza con il cod. trib. 3802:
* r i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l’addizionale regionale Irpef calcolata all’atto delle operazioni di conguaglio effettuato in dicembre.
La Regione di competenza è individuata con riferimento alla residenza del dipendente al 31 dicembre 2009 o, se anteriore, alla data di cessazione del rapporto:
i sostituti d’imposta devono versare telematicamente (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) ai Comuni di competenza (D.M. 5 ottobre 2007 e Ris. Ag. Entrate 12 dicembre 2007, n. 368/E) con il cod. trib. 3848:
* per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l’addizionale comunale all’Irpef, nella percentuale pubblicata sul sito www.finanze.it del comune di residenza del dipendente, calcolata all’atto delle operazioni di conguaglio effettuato in dicembre.
Il Comune di competenza coincide con quello di residenza del dipendente al 1° gennaio 2010.