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18/02/2002

VERSAMENTO UNICO

I sostituti di imposta devono versare con il codice tributo 3816:
* la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta in gennaio dell’addizionale comunale all’Irpef nella percentuale pubblicata sulla G.U. del comune di residenza del dipendente calcolata all’atto delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre nei confronti dei dipendenti;
* per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l’addizionale comunale all’Irpef, nella percentuale pubblicata sulla G.U., del Comune di residenza, dei dipendenti calcolata all’atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2001 in un’unica soluzione, nonchè l’addizionale comunale sui redditi 2002 risultanti dal conguaglio in corso d’anno effettuato nel mese di gennaio.
I sostituti di imposta devono versare, con il codice 1713, il saldo dell’imposta sostitutiva dell’11% sul rendimento finanaziario del trattamento di fine rapporto. Per il pagamento dell’imposta è ammessa l’utilizzazione, mediante compensazione con il codice 1250, del credito, d’imposta di cui all’articolo 3 della Legge 662/1996, maturato per effetto del versamento dell’anticipo dell’imposta sul TFR pagato nel 1997/1998.

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