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31/12/2002

RIFIUTI – FANGHI UTILIZZATI IN AGRICOLTURA. SCADENZA ANNUALE (artt. 4 e 16, D.Lgs. 99/1992)

Termine entro il quale i produttori di fanghi utilizzati in agricoltura devono presentare alla Regione (o alla Provincia autonoma o delegata) copia dei registri di carico/scarico compilati con le seguenti informazioni:
a)i quantitativi di fango prodotto e quelli forniti per uso agricolo;
b)la composizione e le caratteristiche dei fanghi rispetto ai parametri di cui all’allegato I B;
c)i nomi e gli indirizzi dei destinatari dei fanghi e i luoghi previsti di utilizzazione dei fanghi.

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