Le quote di partecipazione agli utili dei soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, si presumono uguali se non risultano diversamente determinate dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico di data anteriore all’inizio del periodo di imposta.