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16/05/2009

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL’INAIL – SCADENZA 16 MAGGIO 2009

L’art. 18, comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’art. 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
L’art. 47 stabilisce poi i criteri e le modalità di elezione e designazione dei suddetti Rappresentanti nelle aziende e/o nelle unità produttive.
A tale proposito l’INAIL ha emanato una circolare (n. 11/2009) per fornire chiarimenti in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori dei lavoro e dei dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
La circolare prevede che la comunicazione all’INAIL, a cadenza annuale, deve essere effettuata, tramite un’apposita procedura, per la singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola la azienda stessa nella quale opera/no il/i Rappresentante/i e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell’anno precedente.
La comunicazione potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno; in sede di prima applicazione la scadenza della comunicazione per il 2009 (che esprime la situazione in essere al 31 dicembre 2008) è fissata al 16 maggio 2009.
Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l’utente avrà la possibilità di confermare la situazione già presente in archivio; altrimenti dovrà procedere ad una nuova segnalazione.

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