Scade il termine entro cui i sostituti d’imposta devono versare, con il codice tributo 1712, l’acconto dell’imposta sostitutiva sul rendimento finanziario del trattamento di fine rapporto. L’importo da versare a titolo di acconto è pari al 90% dell’imposta stessa ed è determinabile alternativamente con il metodo storico o previsionale.