I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall’art. 1, comma 3, del DPR 100/98 devono effettuare il versamento dell’Iva dovuta per il secondo mese precedente.
18/02/2002
I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall’art. 1, comma 3, del DPR 100/98 devono effettuare il versamento dell’Iva dovuta per il secondo mese precedente.