I sostituti di imposta devono versare al concessionario della riscossione, anche attraverso aziende di credito o servizio postale, le ritenute su:
* retribuzioni di lavoro dipendente o compensi ad esse assimilati (compresi i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi cod. 1017) corrisposti nel mese precedente;
* compensi di lavoro autonomo pagati nel mese precedente;
* cedole obbligazionarie scadute nel mese precedente anche se non pagate;
* provvigioni inerenti a rappporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio pagate nel mese precedente;
* premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
* interessi pagati nel mese precedente a residenti all’estero a soggetti diversi dalle imprese.