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31/12/2002

RIFIUTI – Comunicazione biennale PCB

Scadenza biennale (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 209/1999; DM 11 ottobre 2001; Decreto Legge n. 500/1999, conv. con L. 32/2002. Termine entro il quale i detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm 3 – inclusi di condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm 3 è inteso come il totale dei singoli elementi di un insieme composito – sono tenuti a comunicare alle sezioni regionali e delle Province autonome del catasto dei rifiuti le seguenti informazioni:
a)nome e indirizzo;
b)collocazione e descrizione degli apparecchi;
c)quantitativo e concentrazione di PCB contenuto negli apparecchi;
d)date e tipi di trattamento o sostituzione effettuati o previsti;
e)quantitativo e concentrazione di PCB detenuto;
f)data della denuncia effettuata ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 216/1988.

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