I soggetti Iva devono effettuare la liquidazione mensile dell’Iva dovuta per il mese di aprile. Entro lo stesso termine, deve essere effettuato il versamento, se di importo superiore a lire 50.000, altrimenti il versamento va effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
I soggetti Iva trimestrali devono effettuare la liquidazione dell’Iva dovuta per il primo trimestre 2002 maggiorata dell’1%. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento, se di importo superiore a lire 50.000, altrimenti il versamento va effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
I contribuenti Iva trimestrali soggetti al regime ex articolo 74, commi 4 e 4-bis del DPR 633/72 devono effettuare il versamenti dell’Iva dovuta relativa al primo trimestre 2002.
I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall’art. 1, comma 3 del DPR 100/98, devono effettuare il versamento dell’Iva dovuta per il secondo mese precedente.