I sostituti di imposta devono versare alla Regione di competenza:
* la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile, dell’addizionale regionale all’Irpef dello 0,90% calcolata all’atto delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre nei confronti di dipendenti;
* per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro nel mese di aprile l’addizionale regionale Irpef dello 0,90% calcolata all’atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2001 in un’unica soluzione, nonchè l’addizionale sui redditi 2002 risultante dal conguaglio in corso d’anno effettuato nel mese di aprile.