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16/07/2002

VERSAMENTO UNICO – Erario

Scade il termine entro cui i sostituti di imposta devono versare al concessionario della riscossione, anche attraverso aziende di credito o servizio postale, le ritenute su:
* retribuzioni di lavoro dipendente o compensi ad esse assimiliati (compresi i compensi dei collaboratori coordinati e continuative cod. 1004) corrisposti nel mese precedente;
* compensi di lavoro autonomo pagati nel mese precedente;
* cedole obbligazionarie scadute nel mese precedente anche se non pagate;
* provvigioni inerenti a rapporti di commissione,agenzia,
mediazione e rappresentanza di commercio pagate nel mese precedente;
* premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
* interessi pagati nel mese precedente a residenti all’estero ovvero a soggetti diversi dalle imprese;
* dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1° luglio 1998.

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