Gli esercenti dei grandi impianti di combustione (G.I.C.) ex Direttiva n. 88/609/CEE (potenza termica pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di comubustibile utilizzato e destinati alla produzione di energia, ad eccezione di quelli che utilizzano direttamente i prodotti di comubustione in procedimenti di fabbricazione) e art. 1, comma 3, DPR n. 416/2001, devono versare a titolo di acconto la prima rata trimestrale della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx). La periodicità dell’acconto è trimestrale. Entro la stessa data i medesimi soggetti sono inoltre, tenuti al versamento del conguaglio annuale relativo ai versamenti dell’anno precedente.