Coronavirus (COVID-19)

Quadro normativo

In data 22 febbraio 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale una ordinanza del Ministero della Salute con il quale si è prescritto alle autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per quattordici giorni, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di Coronavirus.

“1. È fatto obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19.

2. È fatto obbligo a tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente.

3. Acquisita la comunicazione di cui al comma 2, l’Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all'adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizione ostative, di misure alternative di efficacia equivalente.”

In data 23 febbraio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state previste una serie di disposizioni attuative del Decreto.

L’allegato 1 del Decreto indica quali comuni costituiscono la “zona rossa” a cui si applicano tali particolari misure di sicurezza.

Con riferimento alle regioni Lombardia e Veneto - e con particolare riguardo ai comuni della zona rossa - le norme attuative prevedono una serie di misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus.

In particolare, sono state previste le seguenti disposizioni:

  1. divieto di allontanamento dai Comuni da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;
  2. divieto di accesso nei Comuni;
  3. sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
  4. sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado;
  5. sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all’estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
  6. sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti eluoghi della cultura;
  7. sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente;
  8. sospensione delle procedure pubbliche concorsuali;
  9. chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;
  10. obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;
  11. sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;
  12. sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, nonché' di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il Prefetto, d'intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
  13. sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall'area indicata.

Il comitato di emergenza

In primo luogo, è opportuno valutare la costituzione di un comitato di emergenza, composto da almeno un soggetto nominato dalla Società, oltre che dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ed eventualmente dal Medico Competente), allo scopo di fornire pronto intervento ai dipendenti in caso di necessità.

L’informativa aziendale e i contatti utili

A ciascun lavoratore dovrà essere fornito – assieme ad un’apposita informativa aziendale nella quale si rendono edotti i dipendenti delle nuove misure di sicurezza e prevenzione – il nominativo e i contatti telefonici e di posta elettronica di almeno un referente della Società. Tale referente dovrà essere incaricato di fornire chiarimenti e informazioni ai dipendenti, anche con riferimento a specifiche urgenze o casistiche personali.

Ciascun dipendente dovrà essere informato in merito alle modalità di richiesta di assistenza medica. In particolare, segnaliamo che per emergenze o nel caso in cui il dipendente dovesse riscontrare sintomi influenzali o problemi respiratori, è opportuno consigliargli di non recarsi immediatamente in pronto soccorso ma di contattare direttamente il 112 o il numero di pubblica utilità appositamente predisposto dal Ministero della Salute (1500), da utilizzare anche allo scopo di segnalare casi sospetti di Coronavirus.

Si rende altresì opportuno un eventuale confronto con il Medico Competente ove presente per verificare quali categorie di dipendenti potrebbero dover necessitare di particolari cautele aggiuntive (immunodepressi, lavoratrici in stato interessante,…).

Lo smart working e altre misure di sicurezza in azienda

Alla luce del contenuto dell’Ordinanza ove possibile potrebbe essere utile adottare appositi accordi di smart working. È infatti auspicabile prevedere per tutti i lavoratori residenti nei comuni contagiati, così come a tutti i lavoratori che sono stati a contatto con possibili soggetti contagiati, la possibilità di lavorare in regime di smart working.

Tale modalità di lavoro dovrà necessariamente essere prevista solo se compatibile con le rispettive mansioni.

Misure comportamentali suggerite

In aggiunta a tutto quanto sopra, si suggerisce altresì di adottare le seguenti misure:

  1. imporre a chi avesse avuto contatti con persone infettate dal virus di segnalarlo alle autorità sanitarie e di rimanere a casa dal lavoro, comunicandolo anche alla persona di riferimento indicata dalla Società;
  2. invitare chiunque presentasse sintomi influenzali o problemi respiratori non cronici a rimanere a casa fino al completo superamento degli stessi;
  3. incoraggiare il ricorso alla smart working;
  4. cancellare eventi, quali convegni e seminari, per cui sia prevista la partecipazione di ospiti e relatori esterni;
  5. limitare allo stretto indispensabile le riunioni presso i locali aziendali, anche per comprensibili motivi di gestione dei flussi;
  6. in generale, è opportuno limitare il più possibile i viaggi;
  7. per i dipendenti che si spostano con i mezzi pubblici prevedere maggiori e ulteriori misure per consentire loro di evitare orari di punta e affollamento (p.e.: maggiore flessibilità all’ingresso e all’uscita dal posto di lavoro).
  8. coinvolgere il contatto di riferimento, oltre al Medico Competente per trattare casi singoli di particolare rilievo;
  9. prevedere un sistema di controlli all’ingresso dei locali aziendali (es. misurazione temperatura);
  10. verificare ed essere certi del fatto che i fornitori di servizi di vigilanza e pulizia abbiano assunto adeguate precauzioni riguardo al loro personale
  11. alcune imprese hanno previsto di introdurre un'autodichiarazione da far sottoscrivere ai propri visitatori/ospiti. La sua introduzione non è obbligatoria e non è prevista da disposizioni di alcune autorità competente. L'utilizzo è a discrezione della singola azienda.

Documenti Scaricabili - dal 01.06 al 30.06

Documenti Scaricabili - dal 20.04 al 26.04

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