Lavoratori extracomunitari e neocomunitari
= Area Riservata
Si informa che il Ministero dell'Interno ha istituito presso la Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo un Punto di contatto, a disposizione anche dell'utenza esterna, per offrire consulenza e supporto su norme e procedure in materia di immigrazione:
telefono:
06/46538364
06/46526196
e-mail:
dci.politicheimmigrazione1@interno.it
dci.politicheimmigrazione2@interno.it
Nuova disciplina dei soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio
(circolare sindacale n. 400 del 12 giugno 2007)
NORMATIVA
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
Decreto Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
(Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
Le modifiche introdotte dal "Pacchetto Sicurezza"
- circolare sindacale n. 595 del 16 settembre 2009
- legge 15 luglio 2009, n. 94
- circolare sindacale n. 634 del 1° ottobre 2009
Le modifiche introdotte dal Decreto "Salva-Italia": circolare sindacale n. 41 del 12/01/2012
Le modifiche introdotte dal Decreto "Semplificazione":
- circolare sindacale n. 152 del 23/02/2012
- D.L. 9 febbraio 2012 n. 5
Modifiche introdotte dalla Riforma del Mercato del Lavoro
D. Lgs. n. 108 del 28/06/2012
(attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati)
D. Lgs. n. 109 del 16/07/2012
(attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)
ASSUNZIONE LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Assunzione di lavoratori extracomunitari dall'estero:
L'ingresso nel territorio dello Stato per motivo di lavoro subordinato (anche stagionale) e di lavoro autonomo, è possibile, salvo casi particolari, solo nell'ambito delle quote d'ingresso annualmente stabilite con i decreti sui flussi adottati dal Governo.
Assunzione di lavoratori extracomunitari già presenti in Italia con regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato:
Oltre alle ordinarie comunicazioni ai competenti Enti previdenziali ed assistenziali (ad esempio INAIL) ed ai Centri per l'impiego, il datore di lavoro che intende assumere alle proprie dipendenze un lavoratore straniero è tenuto a:
-
stipulare il contratto di soggiorno;
-
comunicare entro 5 giorni allo Sportello unico per l'immigrazione la data di inizio del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, nonchè l'eventuale trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza. L'omissione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro (circolare sindacale n. 296 del 12 maggio 2011);
-
comunicare entro 5 giorni allo Sportello unico la data di cessazione del rapporto di lavoro. L'omissione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro.
Dal 15 novembre 2011 tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia non dovranno più compilare il "modello Q", ma assolveranno gli obblighi previsti dall'art. 36 bis del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione inviando il modello "Unificato Lav" nei consueti tempi previsti dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (circolare sindacale n. 627 del 30 novembre 2011 - Nota Ministero del Lavoro n. 4773 del 28 novembre 2011 - circolare sindacale n. 152 del 23 febbraio 2012)
Assunzione di lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno):
Assunzione di lavoratori extracomunitari già presenti in Italia con regolare permesso di soggiorno rilasciato per altri motivi che abilitino all'attività lavorativa:
Conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro da parte di stranieri che hanno conseguito in Italia diploma di laurea o laurea specialistica:
Conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro autonomo in caso di contratto a progetto:
circolare sindacale n. 494 del 3 agosto 2010
Accordo Italia-Nuova Zelanda in materia di vacanze-lavoro.
RILASCIO E RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO
Presentazione della domanda di rilascio e di rinnovo del permesso e della carta di soggiorno tramite gli uffici postali:
- circolare sindacale n. 624 del 12 dicembre 2006
- uffici postali abilitati
- portale immigrazione: fornisce tutte le informazioni necessarie sulle procedure di rilascio e di rinnovo del titolo di soggiorno. Sarà possibile, inoltre, reperivi l'elenco degli uffici postali, dei patronati e dei comuni coinvolti nella gestione delle istanze di rilascio o di rinnovo e verificare lo stato di avanzamento della propria pratica tramite un'area riservata accessibile con userID e password riportati sulla ricevuta di accettazione dell'istanza rilasciata dall'operatore postale
- call center: sviluppato e gestito in collaborazione con l'ANCI, disponibile gratuitamente, in cinque lingue diverse, attraverso il numero verde 800.309.309
- documentazione a corredo dell'istanza
Rinnovo permesso di soggiorno per studio.
Diritto dello straniero in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno a svolgere attività lavorativa:
Lavoratori extracomunitari in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno:
Ingressi fuori quota
SPORTELLO UNICO
Informazioni utili:
Sportello Unico per l'Immigrazione di Cremona - presso Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Cremona - Corso Vittorio Emanuele, 17 - 26100 Cremona
Modalità per il contatto con gli uffici
Modulistica:
* contratto di soggiorno:
* informativa privacy (utile per la compilazione di tutti i modelli)
* elenco codici stato (utile per la compilazione di tutti i modelli)
* elenco contratti collettivi (utile per la compilazione di tutti i modelli)
Dal 15 novembre 2011 tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia non dovranno più compilare il "modello Q", ma assolveranno gli obblighi previsti dall'art. 36 bis del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione inviando il modello "Unificato Lav" nei consueti tempi previsti dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (circolare sindacale n. 627 del 30 novembre 2011 - Nota Ministero del Lavoro n. 4773 del 28 novembre 2011 - circolare sindacale n. 152 del 23 febbraio 2012)
ASSUNZIONE LAVORATORI NEOCOMUNITARI
Cittadini della Romania e della Bulgaria: accesso al mercato del lavoro
Dal 1° gennaio 2012 libero accesso al mercato del lavoro italiano
Modello sub neocomunitari
I.N.P.S. - Lavoratori bulgari e romeni: nuovi codici mod. DM10/2
(circolare sindacale n. 225 del 21 marzo 2007)
Cittadini comunitari: diritto di circolazione, di ingresso e di soggiorno. D.Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007
(circolare sindacale n. 282 del 12 aprile 2007)