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Promosso dall'Associazione Industriali della Provincia di Cremona
Con un decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 febbraio 1999 l'Italia, allineandosi alle indicazioni della Direttiva 96/92/CE ha definito il percorso che da qui al 2003 dovrà portare al completo smantellamento del monopolio elettrico (c.d. liberalizzazione).
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A fare da apripista in questo cammino sono stati chiamati gli utenti individuali o consortili (c.d. clienti idoneo) che consumavano più di 30 milioni di Kwh/anno, più di 20 milioni di Kwh/anno dall'1 gennaio 2000 e più di 9 milioni di Kwh/anno dall'1 gennaio 2002. Tutte le imprese che singolarmente consumano almeno 1 milione di Kwh/anno hanno però la possibilità di entrare a far parte di un Consorzio.
Vista la positiva esperienza del consorzio di acquisto dell'energia elettrica il nostro Consorzio sta seguendo con attenzione anche il processo di liberalizzazione del mercato del gas al fine di poter consentire alle imprese di ottenere condizioni tariffarie migliori rispetto a quelle attuali.
Per approfondimenti è possibile rivolgersi alla Segreteria del Consorzio (presso la Sede dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Cremona) e/o mandare una richiesta di contatto all’indirizzo .
Enti di riferimento
Ministero dell'Industria del Commercio e dell'artigianato (http://www.minindustria.it/)
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (http://www.autorita.energia.it/)
Gestore della rete di trasmissione nazionale (http://www.grtn.it/)
Aziende consorziate
I requisiti del cliente idoneo (articolo 14)
Le soglie per l'accesso al mercato libero da parte dei clienti riconosciuti "idonei" sono fissate dal decreto legislativo a consumi annui (riferiti all'anno precedente e relativi a un unico sito di consumo) di 30GWh per il 1999, 20 GWh dall'1 gennaio del 2000 e 9 GWh dall'1 gennaio del 2002. Sono inoltre ammessi al mercato libero i distributori e i grossisti limitatamente all'energia destinata a clienti "idonei" connessi alla propria rete e con cui abbiano stipulato contratti di vendita.
Sono altresì ammessi le imprese o gruppi di imprese, i consorzi e le società consortili con soglie di consumo globale analoghe e soglie di consumo individuale della dimensione minima di 2 GWh annui dal 1999 e 1 Gwh dal 2000 con centri di consumo nel medesimo comune o in comuni contigui. La contiguità non è un requisito necessario quando i centri di consumo sono ubicati in aree individuate da specifici atti di programmazione regionale.
A partire dall'1 gennaio 2002 hanno altresì diritto alla qualifica di clienti "idonei" i clienti finali i cui consumi siano risultati, nell’anno precedente, superiori a 1 GWh in ciascun punto di misura considerato e superiore a 40 GWh come somma dei suddetti punti di misura
Il riconoscimento del cliente idoneo
Il riconoscimento di idoneità avviene per autocertificazione di possesso dei requisiti richiesti presso l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi della delibera 30 giugno 1999, n° 91/99.
Se la documentazione fornita risulta completa i soggetti che hanno fatto domanda vengono inseriti nell’elenco dei clienti idonei pubblicato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas sul proprio sito Internet aggiornato settimanalmente.
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